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Lunedì, 19 Gen 2026

Con sentenza 23 febbraio 2018, n.2098, il Tar Lazio, Sezione III bis, ha accolto il ricorso col quale il prof. Roberto Filipo ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il parere formulato dal Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” e, conseguentemente, la deliberazione assunta dall’Assemblea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria con cui gli è stato negato il conferimento del titolo di Professore Emerito nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Al fine di ricostruire la vicenda, il giudice ha evidenziato che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel proposito di dare attuazione alle “disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione”, all’art. 1 comma 2 dispone, con norma qualificata di principio, che “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”.

In tali termini, come affermato in giurisprudenza a partire dalla sentenza C.G.A. sez. giur. 18 febbraio 2016, n. 42, considerato che il titolo di “Professore Emerito” è prima di tutto un’onorificenza che l’università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile, tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Ne deriva che la singola Università, attraverso i propri regolamenti, può disciplinare in modo vario - con il solo rispetto dei principi generali del diritto, in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità - le procedure per riconoscere ad un proprio docente il titolo di «professore emerito», e si dovrà valutare, caso per caso, quali scelte concrete si siano adottate (Cons.St., n.3318/2017).

Tanto premesso, il giudice ha ritenuto che il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della prima censura, con cui viene dedotta l’illegittimità della votazione tenutasi nell’adunanza del giorno 20 ottobre 2015 del Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” – e la conseguente illegittimità derivata della deliberazione assunta dall’Assemblea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria - in quanto alla stessa hanno partecipato sia professori associati che ricercatori, in violazione dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 382/1980 ai sensi del quale la trattazione in seno al Consiglio di Facoltà delle “questioni relative alle persone dei professori ordinari” è riservata soltanto ai medesimi.

Nei fatti, accadeva che la discussione fosse rimessa al solo Prof. de Vincentiis, che si esprimeva a sostegno dell'eventuale voto sfavorevole da parte del Consiglio di Dipartimento, mentre la votazione veniva effettuata a scrutinio segreto dai ricercatori e professori associati presenti, nessuno dei quali, fatta eccezione del Prof. De Vincentiis, era professore ordinario.

Ciò ha determinato, ad avviso del Collegio, una palese violazione della previsione normativa di riferimento secondo cui la trattazione in seno al Consiglio di Facoltà delle “questioni relative alle persone dei professori ordinari” è riservata soltanto ai medesimi (v. in senso conforme, Tar Lazio, III bis, n.13140 del 20.11.2015), non potendosi eludere il chiaro dettato normativo con escamotage quali quella di riservare la “discussione” della questione ai professori ordinari - ovvero, nel caso concreto, alla relazione di un solo professore - e farla poi votare da soggetti non legittimati ad esprimere tale parere, quali i ricercatori e i dottori di ricerca.

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