Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 06 Mar 2026

Esclusa da un concorso, una candidata impugna l’esito sfavorevole della procedura davanti al giudice amministrativo, rilevando l’incompatibilità di due componenti la commissione: l’uno per aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale RSU; l’altro per aver svolto attività di collaborazione scientifica per un prolungato arco temporale con due candidati poi risultati vincitori.

Il Tar Abruzzo, sez. Pescara, con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 402, ha accolto parzialmente il ricorso : negando, da un lato, il risarcimento del danno biologico, dovendosi escludere qualsiasi nesso di causalità tra la mancata vittoria e le condizioni psichiche refertate; accordando, dall’altro, la rinnovazione della procedura, consentendo così alla ricorrente di avere un’altra chance di partecipazione.

Proprio quest’ultima è, senza ombra di dubbio, la parte più interessante della pronuncia in esame, considerata la fine analisi ivi operata delle cause di incompatibilità dei componenti la commissione di concorso.

Secondo il Tar, sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l’art. 51 c.p.c. (in virtù dell’articolo 11 del dpr n.487/1994, secondo cui i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile), dovendo altresì trovare applicazione l’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 (che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla legge n.190 del 2012).

Ciò significa che, in sostanza, il conflitto di interessi deve essere valutato in concreto (anche se ex ante) e non secondo una concezione meramente formalistica. Tanto premesso, appare evidente la sua violazione nel caso di specie, stante che le collaborazioni tra i candidati incompatibili e la presidente della commissione si estendono in modo uniforme dal 2004 al 2013, periodo in cui hanno condiviso in modo non occasionale ma prolungato nel tempo attività di studio e ricerca; peraltro, tra i compiti della commissione v’è anche la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni e la presidente non poteva non rendersi conto che alla procedura partecipavano anche i controinteressati con i quali aveva condiviso le indicate attività. Da qui l’obbligo di astensione, essendovi un’obiettiva ragione sintomatica del venir meno dell’imparzialità nell’attività di selezione dei candidati.

Ma la composizione della commissione deve ritenersi illegittima, secondo il giudice, anche per la presenza dell’altro membro che, eletto come rappresentante sindacale della RSU, ha rassegnato le proprie dimissioni il 21 dicembre 2012, mentre il bando del concorso è stato indetto appena una settimana dopo. Tale periodo è talmente breve, infatti, da far ritenere che il rappresentante sindacale stesso si sia dimesso proprio per partecipare alla commissione di concorso, sicché tale condotta si presenta, oltre che solo formalmente rispettosa del divieto e quindi elusiva, ancor più sintomatica di una possibile incidenza e proiezione del ruolo dismesso sulla situazione di componente della commissione.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Anthropic, l’IA che rifiuta le armi e resiste all'ultimatum del Pentagono

Scade oggi l’ultimatum del Pentagono ad Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale che si...
empty alt

“Adwa. Una vittoria africana”, film per ricordare le Vittime del Colonialismo italiano

Una serata all’insegna del cinema e della memoria, nell’ambito della campagna per l’istituzione di...
empty alt

La situazione in Ucraina a quattro anni dall'inizio della guerra

Il 3 marzo del 2022 ho scritto un articolo il cui titolo diceva: "Tocca all'Europa non alla Nato"....
empty alt

I dazi ideologici USA in due secoli hanno prodotto solo recessione

Se avete voglia di convincervi della dannosità dei dazi per un’economia avanzata, potete dedicare...
empty alt

“Basta favori ai mercanti d’armi”, giù le mani dalle legge 185/90

Le organizzazioni promotrici della campagna “Basta favori ai mercanti di armi” hanno espresso...
empty alt

Locali inidonei, rifiuto di svolgere attività lavorativa, nullità del licenziamento

Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso...
Back To Top