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Domenica, 26 Apr 2026

Redazione

Secondo i dati ufficiali, in attesa di aggiornamento, in Italia gli analfabeti totali sarebbero poco meno di ottocentomila, anche se stando ai risultati di una ricerca del 2005 dell'Università di Castel Sant'Angelo dell'Unla (Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo), sfiorerebbero addirittura i sei milioni.

Ma, tanti o pochi che siano, nessuno ma proprio nessuno di loro è legittimato a presentare un qualsiasi ricorso, né al Tar, né al Consiglio di Stato né ad altro tribunale della Repubblica.

A ribadirlo è stato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 908 del 13 febbraio 2013, ha confermato che è inammissibile, per nullità della procura speciale, e quindi per carenza di valido mandato ad litem, un ricorso proposto innanzi alla giustizia amministrativa, nel caso in cui la parte che ha conferito il mandato al difensore, dichiaratasi analfabeta, abbia apposto il c.d. crocesegno alla presenza di testimoni, dinanzi a funzionario comunale e il difensore abbia autenticato il crocesegno con la propria sottoscrizione. Infatti, il c.d. crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore.

A sostegno della propria tesi, il massimo organo della giustizia amministrativa ha richiamato una pronuncia della Cassazione civile (n.7305/2004) secondo la quale “la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell’individuazione dell’autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, purché decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce la procura e non è integrata, pertanto, da un segno di croce vergato, ancorché in presenza di testimoni, al posto della firma”.

Si tratta di una discriminazione che si appalesa incostituzionale, di fronte alla quale c’è veramente da farsi il … segno della croce.

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