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Venerdì, 19 Giu 2026

Redazione

Con la sentenza n. 3733/2012, il Consiglio di Stato ha clamorosamente smentito l’interpretazione, fatta proprio da molti enti, secondo cui la legge “Bassanini” avrebbe sovvertito la gerarchia dei titoli preferenziali in tema di concorsi pubblici, imponendo di assegnare il posto al più giovane invece che al candidato con prole a carico, sul presupposto  che la minore età sarebbe divenuta ragione di preferenza, mentre il criterio del numero dei figli a carico sarebbe applicabile in maniera residuale, quando i candidati a pari merito abbiano la medesima età.

Dunque, ha errato l’ente, nel caso di specie l’amministrazione provinciale di Salerno, che nello stilare la graduatoria finale del concorso per funzionari direttivi si è ispirato, in asserita applicazione del disposto dell’articolo 3, comma 7, della legge 127/97, meglio nota come “legge Bassanini”, soltanto alla “linea verde”, dichiarando vincitore tra due candidati a parità di punteggio quello più giovane di età.

Il posto, invece, andava assegnato all’altro candidato, che fin dalla domanda aveva specificato di avere figli a carico, i quali costituiscono un titolo preferenziale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto matrimoniale.

Diversamente da quanto sostenuto dal candidato più giovane – scrivono i giudici - non solo non risulta in discussione la vigenza e il disposto dell’articolo 3, comma 7 della legge 127/97, come modificato dalla legge 191/98, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza 268/01, ma risulta errato affermare che il criterio della minore età sarebbe divenuto ragione di preferenza, mentre il criterio del numero dei figli a carico sarebbe applicabile in maniera residuale, quando i candidati a pari merito abbiano la stessa età. Né il legislatore né la Consulta hanno in alcun modo messo in forse la vigenza del comma 4 dell’articolo 5 del Dpr 487/94, che elenca i titoli di preferenza valutabili con precedenza rispetto alla preferenza accordata, in via subordinata dal successivo comma 5, fra cui l’esistenza dei figli a carico.

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