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Giovedì, 05 Mar 2026

tribunale internoCon sentenza n.7243 del 10 ottobre 2016, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Giudice dr. Diego Vargas) ha deciso il ricorso presentato da Salvatore Di Matteo, dipendente Istat, inquadrato come Cter, IV livello professionale, assistito dall’avv. Raffaele Pignataro, contro l’ente statistico, dando ragione al primo.

Oggetto della controversia, le sanzioni disciplinari della multa pari a due ore di retribuzione irrogata al ricorrente il 2 marzo 2015 e della multa pari a quattro ore irrogata al medesimo il 9 giugno sempre dello scorso anno. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, conseguentemente annullando le predette sanzioni disciplinari e condannando l’Istat alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione di quelle, maggiorato degli interessi legali dalla data delle trattenute alla restituzione, oltre le spese di giudizio (non proprio irrilevanti, in quanto ammontano a oltre 2.000 euro).

A motivo della decisione, il Tribunale ha addotto il clamoroso errore in cui è incorsa l’amministrazione di via Balbo, in quanto, alla stregua delle disposizioni vigenti, la sanzione non avrebbe dovuto essere irrogata, come invece è avvenuto, dal Direttore per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan, ma dalla Responsabile della Struttura cui è addetto il dipendente, ossia la Dirigente dell’Ufficio Territoriale Istat della Campania, come chiaramente previsto e ribadito dal Dpr 166/2010, dal Dpcm 28 aprile 2011 e dall’AOG1.

E’ singolare che, con tutte queste disposizioni che dicono la stessa cosa, cioè che la competenza a irrogare le sanzioni de quibus è del Responsabile dell’Ufficio, in quanto Ufficio dirigenziale, all’Istat ci si sia incaponiti (diabolicum perseverare) a far gestire il procedimento sanzionatorio da un organo incompetente. Un errore di diritto (anzi due) più macroscopico di questo è veramente difficile da immaginare e configura precise responsabilità a carico di chi vi è incorso.

Così come si è stati troppo sbrigativamente operativi nei confronti del Di Matteo – che col suo ricorso ha contestato anche nel merito i due provvedimenti sanzionatori – ora ci sembra che con analoga sollecitudine si debba procedere ad accertarle, quelle responsabilità, applicando senza indugio ai colpevoli le sanzioni di legge. Ne va dell’immagine dell’ente, ma soprattutto del comune senso di giustizia. Che non va mai mortificato, pena il venir meno delle fondamentali basi della civiltà, la civiltà giuridica essendo nient’altro che civiltà tout court.

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