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Sabato, 07 Mar 2026

Dopo l’inopinata retromarcia dell’Ispra, di cui abbiamo riferito in un nostro articolo del 7 aprile scorso, continua a far discutere e a sollevare dubbi la procedura – indetta con un interpello deliberato dal cda l’11 febbraio scorso - di valutazione dei candidati per il conferimento, da parte dell’ente presieduto da Bernardo De Bernardinis, di 4 prestigiosi incarichi dirigenziali generali, per il vertice di altrettanti Dipartimenti (Valutazione, controlli e sostenibilità ambientale; Servizio Geologico d’Italia; Monitoraggio, tutela dell’ambiente e conservazione della biodiversità; Personale e Affari generali).

C’è chi ci ha fatto notare, innanzitutto, che, essendo la procedura selettiva aperta anche a candidati esterni all’ente, forse sarebbe stato più opportuno che l’avviso pubblico, oltre che sul sito web dell’ente, fosse pubblicato anche in Gazzetta ufficiale.

C’è, poi, chi ha espresso dubbi sul punto dell’avviso che testualmente recita: “La partecipazione al presente interpello è unica per le quattro posizioni ferma restando la necessità, ai soli fini della ricevibilità della candidatura, di indicare la manifestazione di interesse per una sola delle posizioni di livello dirigenziale sopra richiamate. Detta manifestazione di interesse non ha valore vincolante ai fini del conferimento dell’incarico”.

In pratica, sembra di capire che un candidato che si è proposto per la carica di direttore di un determinato Dipartimento potrebbe vedersi preposto ad un altro.

Qualche dubbio anche sul ruolo dell’organo di vertice dell’ente che - sebbene non faccia parte della commissione esaminatrice, anche perché la presenza non è consentita dell’art. 4, comma 6 del Dpr 272/2004, in base al quale “Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso …” - si troverebbe, stando a quanto previsto dall’interpello, a capo di un organismo collegiale (comprendente anche il direttore generale dell’ente, un membro del cda e il presidente della commissione di valutazione), avente il compito di sottoporre a colloquio candidati i cui titoli abbiano ottenuto dalla commissione di valutazione un punteggio non inferiore a 28/40. All’esito del colloquio, l’organo collegiale, di cui - come detto - fa parte il presidente dell’Ispra, potrà assegnare ai candidati un punteggio massimo di 60 punti, da aggiungersi a quello ottenuto per i titoli.

Anche in questo caso, sembra di capire che si tratti di una seconda commissione di valutazione, che appare in contrasto con il comma 6 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione dell’Ispra, allegato alla delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015, che così recita: “Le candidature degli interessati (all’incarico dirigenziale generale, ndr) sono valutate da apposita commissione all’uopo istituita, ovvero, direttamente dal parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto …”.

Dunque, se è vero, come è, che la nomina dell’apposita commissione è avvenuta il 21 marzo 2016, per quale ragione - si sono chiesti in tanti - alla stessa è stato demandato solo il compito di valutare i titoli e non anche di sottoporre a colloquio i candidati?

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