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Giovedì, 05 Mar 2026

Con sentenza n.674/18 del 22 giugno scorso, la I Sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso presentato da Monica Lazzarin, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Francesco Brunello, per l’annullamento della procedura valutativa n. 2016pa242 per la chiamata di 2 posti di professore di II fascia al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” indetta con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Padova rep. N.2513/2016 un data 14 ottobre 2016.

Dopo aver riconosciuto l’interesse ad agire della ricorrente e respinto i primi due motivi di ricorso, il Tar ha considerato fondati i successivi motivi, dal terzo all’ottavo, che ha ritenuto di trattare congiuntamente stante la stretta connessione tematica delle questioni sottostanti alle censure mosse dalla ricorrente. Si tratta, precisa il giudice, di tutte doglianze con le quali la ricorrente intende dimostrare che l’intera attività valutativa svolta dalla commissione è affetta dal vizio di eccesso di potere, sotto vari profili, o di violazione di legge.

Nel verificare se l’iter valutativo seguito dalla commissione sia rispondente alla legge, il Tar rileva che le valutazioni individuali e quelle comparative non consentono di ricostruire in modo chiaro e lineare le ragioni che hanno condotto la commissione ad esprimere i giudizi finali nei confronti dei singoli candidati.

Ciò avviene, innanzitutto, con riguardo al ruolo di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, non essendo possibile comprendere quale peso sia stato attribuito ai ruoli svolti dalle due candidate, stante l’assenza di riferimenti circostanziati e oggettivi. Inoltre, nei giudizi espressi nei confronti dei candidati mancano riferimenti puntuali alle esperienze e alle attività indicate nei curriculum.

Per il Tar, analoghe considerazioni valgono in riferimento: a) alle attività di osservazione spaziale poste in essere nel corso degli anni dalla ricorrente, che nel relativo giudizio vengono richiamate in modo generico ed indifferenziato e conducono a esiti illogici se confrontate con quelle dell’altra candidata; b) all’attività didattica, atteso che i giudizi espressi dalla commissione – identici – non tengono in realtà conto degli elementi specifici ricavabili dai curricula, che differenziano in modo oggettivo la posizione delle candidate in ragione delle rispettive esperienze. Il giudizio espresso dalla commissione sul curriculum vitae dei candidati appare anch’esso generico e non fondato su evidenti riscontri oggettivi.

Tanto premesso, le motivazioni espresse dalla commissione in riferimento alle singole voci da valutare risultano nel complesso carenti, non analitiche e talora contraddittorie. Inoltre, la genericità delle valutazioni espresse per ciascun candidato, per ogni singolo ambito dell’attività scientifica, ha reso di fatto non significativi, anche e a maggior ragione, i giudizi sintetici finali attribuiti dalla commissione e utilizzati poi come termini di paragone per la valutazione comparativa finale, impedendo così un reale confronto tra i candidati. Conclusivamente, secondo il Tar, la comparazione svolta dalla commissione è stata solo apparente.

Per tali ragioni il ricorso è stato accolto e l’amministrazione dovrà ripetere la procedura di valutazione, nominando, entro 90 giorni, una nuova commissione in diversa composizione.

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