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Venerdì, 24 Apr 2026

Il Tar per la Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – con ordinanza n. 204/2018, pubblicata il 28 maggio scorso, nell’accogliere la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego del trasferimento di sede di un dipendente, presentata all’amminstrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha fatto le seguenti precisazioni:

- il trasferimento per assistenza ai familiari invalidi previsto dall’art.33 comma 5 della legge 104/1992 non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di svolgere la medesima funzione;

- le valutazioni sulla composizione della famiglia e sulla residenza dei componenti potrebbero essere pertinenti se l’amministrazione dovesse pronunciarsi solo su una richiesta di aggregazione temporanea ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/1999. In questo caso, per stabilire se sussistano gravissimi motivi di carattere familiare o personale appare in effetti utile estendere l’esame al contributo che altri familiari potrebbero offrire per la soluzione del problema. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’aggregazione temporanea deve rappresentare una misura realmente eccezionale, in risposta a una situazione non altrimenti risolvibile;

- al contrario, quando la richiesta di trasferimento sia formulata ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/1992, la possibilità di alternarsi con altri familiari nei compiti assistenziali non è un elemento ostativo. L’unico divieto, come si desume dal rinvio al comma 3 del medesimo art. 33, è la concessione del trasferimento a due diversi dipendenti per l’assistenza alla medesima persona (diversa dal figlio). Poiché qui si tratta di soluzioni assistenziali tendenzialmente definitive, se fosse necessario dimostrare il requisito dell’esclusività, le possibilità di conseguire il trasferimento sarebbero drasticamente ridotte, con il conseguente ridimensionamento dell’assistenza domestica ai disabili, e verosimilmente maggiori oneri a carico delle strutture pubbliche;

- l’amministrazione, in qualità di datore di lavoro, non può quindi sindacare gli accordi tra i familiari, per decidere se vi sia una reale necessità che il dipendente si trasferisca definitivamente. Una volta ricevuta la prova della situazione di invalidità grave, l’amministrazione può formulare valutazioni discrezionali solo sulla propria organizzazione interna, per stabilire se il trasferimento del dipendente sia utile alla sede di destinazione, e soprattutto se possa provocare disservizi presso la sede di appartenenza.

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