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Venerdì, 06 Mar 2026

concorsi 400Avendo la vicenda assunto contorni di carattere penale, un concorso per ricercatore universitario presso l’ateneo bolognese (i fatti risalgono al 2008), dopo essere stato impugnato davanti al Tar, è finito sotto la lente della Corte di Cassazione che, decidendolo con sentenza n.20815/2018, ha accertato la commissione del reato di falso ideologico in atto pubblico per avere i commissari sospesa l’audizione di uno dei concorrenti senza darne conto nel verbale e con la chiara intenzione di favorirne la vittoria, così violando la par condicio tra i partecipanti alla selezione.

Nello specifico, durante la prova orale del concorso, la commissione esaminatrice decise di interrompere l’esame di una candidata, poi risultata vincitrice, rinviandone l’audizione alla fine, ossia dopo aver interrogato tutti gli altri concorrenti. Di questa anomala procedura la Commissione non diede conto nel verbale, ancorché la stessa avesse stabilito la regola di condurre l’esame dei candidati seguendo l’ordine alfabetico.

Ne seguirono, da parte degli altri concorrenti, numerose segnalazioni, dalle quali emergeva che la candidata, mentre nella audizione iniziale era stata incerta nel rispondere, era riuscita a superare la prova solo dopo la posticipazione della stessa. Dalle medesime segnalazioni emergeva, altresì, che la candidata in questione era stata predestinata alla vittoria dal presidente della commissione d’esame, descritto come “animato da un intento ostile nei confronti degli allievi dei docenti universitari con i quali non era in buoni rapporti”. Tali circostanze fecero sì che, oltre al giudice amministrativo, della questione fosse investito anche quello penale che, sia in primo grado che in appello, ritenne che la vicenda, per gli elementi che la connotavano, fosse riconducibile al reato di cui all’art.479 del codice penale, ossia falso ideologico in atto pubblico. Così, infatti, si configurava l’omessa verbalizzazione della sospensione dell’esame e la sua posposizione al termine dell’audizione degli altri candidati, comportamenti, entrambi, consapevoli e volontari che violavano la par condicio tra i candidati (art.4 del Dpr n.117/2000).

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, “il falso in atto pubblico … appare proiettato verso l’inosservanza di quelle regole di imparzialità e trasparenza che presidiano il buon andamento della pubblica amministrazione”.

Se questo rileva sotto il profilo oggettivo, quanto all’elemento soggettivo del reato, secondo gli Ermellini di piazza Cavour, il silenzio serbato sullo stravolgimento dell’ordine di svolgimento della prova orale da parte del segretario della commissione e di un membro esperto della medesima è chiaro e inequivocabile indice della volontà di assecondare il favoritismo del presidente nei confronti della candidata.

Sussistevano, perciò, nella fattispecie tutti gli elementi per la punibilità degli imputati.

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