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Venerdì, 06 Mar 2026

In un caso di giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di I fascia (settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari), il Consiglio di Stato (sez. VI, 5 aprile 2017, n.1592) corregge il Tar Lazio, riformando la sentenza emessa dalla sez. III, n.4511 del 2016. A soccombere, ancora una volta, Miur, Anvur e Commissione giudicatrice del concorso.

L’appellante, assistita dagli avvocati Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, critica la correttezza del giudizio emesso dal giudice di primo grado ed insiste nel sostenere l’invalidità della procedura valutativa, siccome inficiata dalla illegittimità sia dei criteri utilizzati dalla Commissione per lo scrutinio della sua produzione scientifica, sia dall’apprezzamento sfavorevole di quest’ultima, sia, infine, dalla sua stessa composizione..

Per il Consiglio di Stato, l’appello è fondato per avere la Commissione disatteso precisi oneri ad essa imposti dalla legge. Innanzitutto, la decisione di adottare parametri diversi e più restrittivi, pur prevista dal regolamento, non è stata pubblicata sui siti del Miur e dell’Anvur, così da assicurare trasparenza e conoscibilità, come invece sarebbe dovuto avvenire; in secondo luogo, è mancata puntuale e convincente enunciazione delle ragioni assunte a fondamento della suddetta scelta, rispetto a quelle previste, in via generale e astratta, dal regolamento ministeriale che ha compendiato la disciplina dello scrutinio della qualificazione scientifica del candidato, realizzando così una manifesta violazione del dovere prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.m. n.76/2012. I giudici di Palazzo Spada precisano che “il mero rilievo dell’inadeguatezza del criterio valutativo che si è inteso disapplicare non vale ad esplicitare le ragioni per le quali quel parametro è stato giudicato inappropriato e si risolve in una motivazione del tutto apparente e, come tale, carente”. In definitiva, dunque, la riscontrata illegittimità dei parametri valutativi utilizzati dalla Commissione implica, di per sé, l’invalidità del giudizio negativo, siccome formulato in attuazione di criteri riconosciuti erronei.

Ancorché tali rilievi si rivelino già sufficienti a fondare l’accoglimento dell’appello, il supremo organo della giustizia amministrativa ha, altresì, sottolineato che anche un altro preciso onere non è stato adeguatamente assolto dalla Commissione, ossia quello della motivazione del giudizio sfavorevole: “i generici e astratti riferimenti alla incongruità delle pubblicazioni e alla loro conseguente insufficienza all’attestazione della piena maturità scientifica della candidata non integrano gli estremi di una motivazione idonea a esplicitare, con argomentazioni persuasive e robuste, le ragioni di una valutazione di inidoneità, capace di sovvertire l’esito favorevole del test di impatto della produzione scientifica (certificato del superamento di tutte le mediane).

Ma c’è di più. I giudici, infatti, hanno considerato fondata anche la critica indirizzata al giudizio negativo gravato e fondata sul rilievo della inattendibilità della valutazione di incoerenza con il settore concorsuale della produzione scientifica della ricorrente, i cui studi appaiono sicuramente ascrivibili nei confini della materia, in quanto riguardano tematiche afferenti alla regolazione giuridica delle attività economiche.

Per effetto della illustrata decisione, la ricorrente dovrà ora essere riesaminata da una nuova Commissione, in diversa composizione, che procederà allo scrutinio in conformità alle regole enunciate nella motivazione (della decisione medesima). Oltre a nominare la nuova Commissione, il Miur, unitamente all’Anvur, dovrà anche rifondere alla ricorrente le spese di entrambi i giudizi, liquidate in complessivi 7.000 euro.

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