Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 19 Gen 2026

La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 19782 del 19 settembre 2014 torna ad occuparsi di mobbing.

Nella disciplina del rapporto di lavoro – scrivono i Giudici - ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti.

Fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate rientra il mobbing che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della medesima Cassazione, designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

Ai fini della configurabilità del mobbing  lavorativo - aggiungono gli Ermellini nella sentenza in rassegna - devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Alla base della responsabilità per mobbing lavorativo – conclude La Cassazione - si pone normalmente l'art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

SSN, Corte dei conti: persistono forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali

Il Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità...
empty alt

“Divine Comedy”, film che racconta con ironia la dura vita in Iran dei registi non allineati

Divine Comedy, regia di Ali Asgari, con Bahram Ark (Bahra), Sadaf Asgari (Sadaf), Faezeh Rad...
empty alt

Intelligenza Artificiale, un ampio dossier sulla rivista "Prisma"

Il numero di gennaio 2026 della prestigiosa rivista Prisma dedica un ampio dossier...
empty alt

Sempre più dipendenti dal Made in China, 2025 da record per l’export del Dragone

A quanto pare, la guerra commerciale fa bene alla Cina, visto che ha chiuso il 2025 con un surplus...
empty alt

Database documenta oltre 4mila presunti abusi dei diritti umani o ambientali ascrivibili a multinazionali

Il 98% delle grandi imprese multinazionali europee monitorate ha commesso almeno un presunto abuso dei...
empty alt

I fiumi molto spesso smettono di scorrere

I fiumi non sono semplici linee blu disegnate su una mappa, ma sistemi vivi che si muovono e...
Back To Top