Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 19 Giu 2026

di Roberto Tomei

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, è intervenuto sulla annosa e dibattuta problematica delle equipollenze tra titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

In linea generale, scrivono i giudici di Palazzo Spada, l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; in particolare, quando un bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi – proseguono i giudici - appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis. Ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea o titolo equipollente tout court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione.

Nel caso in esame – conclude il collegio - il titolo del diploma di laurea in "ingegneria civile", ove non sia menzionato dal bando di concorso tra quelli che danno diritto all’ammissione, non può ritenersi equipollente ex lege ai titoli puntualmente individuati da quest’ultimo ed in particolare alla laurea in "ingegneria per l’ambiente e il territorio".

Nella specie, il bando prevedeva che gli aspiranti dovevano possedere i seguenti requisiti specifici: "a) laurea specialistica, ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario, in ingegneria per l’ambiente e il territorio o altre lauree equipollenti ex lege".

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti, la resa di Trump

Ho aspettato l'annuncio ufficiale dei 14 punti del Memorandum, ma che Trump avesse perso la guerra...
empty alt

“Tuner - L'accordatore”, thriller con un immarcescibile Dustin Hoffman

Tuner - L'accordatore, regia di Daniel Roher, con Leo Woodall (Niki), Dustin Hoffman (Henry), Havana...
empty alt

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di...
empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...
empty alt

Libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Dal 2010, openPetition aiuta le persone a promuovere il cambiamento. Come piattaforma di...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
Back To Top