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Lunedì, 19 Gen 2026

di Roberto Tomei

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, è intervenuto sulla annosa e dibattuta problematica delle equipollenze tra titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

In linea generale, scrivono i giudici di Palazzo Spada, l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; in particolare, quando un bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi – proseguono i giudici - appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis. Ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea o titolo equipollente tout court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione.

Nel caso in esame – conclude il collegio - il titolo del diploma di laurea in "ingegneria civile", ove non sia menzionato dal bando di concorso tra quelli che danno diritto all’ammissione, non può ritenersi equipollente ex lege ai titoli puntualmente individuati da quest’ultimo ed in particolare alla laurea in "ingegneria per l’ambiente e il territorio".

Nella specie, il bando prevedeva che gli aspiranti dovevano possedere i seguenti requisiti specifici: "a) laurea specialistica, ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario, in ingegneria per l’ambiente e il territorio o altre lauree equipollenti ex lege".

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