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Giovedì, 05 Mar 2026

Trasparenza e semplificazione sono obiettivi di governo senz’altro condivisibili, ma vanno affrontati e perseguiti nel rispetto delle regole e nell’interesse dei cittadini. Questo, in estrema sintesi, il messaggio contenuto nei pareri espressi dal Consiglio di Stato sui decreti con i quali il governo, esercitando la delega conferitagli dal Parlamento, si accinge a riformare l’amministrazione dello Stato.

“Nel rispetto delle regole” vuol dire, innanzitutto, osservanza della Costituzione, che all’art.76 stabilisce criteri e principi, tempi e oggetto della delega che il governo è tenuto a rispettare. Nel nuovo Codice della digitalizzazione ipotizzato dal governo, non sembra - secondo il Consiglio di Stato - che ciò sia avvenuto per quanto riguarda la scelta di “anonimizzare” i dati personali contenuti nelle sentenze rese dall’autorità giudiziaria (amministrativa, civile, penale, contabile) dopo il 1° febbraio 2016, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.

Al riguardo, il supremo giudice amministrativo ha rilevato che nessun principio o criterio direttivo recato dalla normativa di riferimento (art.1, legge 124/2015) demanda all’amministrazione il compito di prevedere nuove disposizioni in materia di privacy o in materia di pubblicazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ha perciò concluso, considerando anche che la relazione al decreto non contiene adeguate motivazioni a supporto della decisione assunta, con l’invito al governo a fornire puntuali chiarimenti, in assenza dei quali potrebbe profilarsi l’esigenza di espungere dal testo le norme “incriminate”. E ciò anche in ragione del fatto che quanto ivi previsto potrebbe comportare un ingiustificato appesantimento dell’attività amministrativa connessa con l’esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull’efficacia e sulla speditezza della stessa.

Se quanto sopra riferito emerge dal più recente parere del Consiglio di Stato, reso il 17 marzo scorso, va ricordato che, già a metà febbraio (parere 18 febbraio), il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa aveva avuto modo di esprimere le proprie perplessità su altri aspetti della riforma dell’amministrazione ideata da Renzi, con l’ausilio della ministra Madia.

Tra questi, ci sembra doveroso richiamarne almeno due.

Il primo riguarda, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, l’eliminazione, tra l’altro, dell’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali (leggasi: graduatorie) relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione del personale e per le progressioni di carriera, ferma restando la previsione sulla pubblicazione dei bandi. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato che occorre attentamente valutare, nell’ottica del bilanciamento con l’esigenza di semplificazione, la ragionevolezza della soppressione del predetto obbligo, che costituisce comunque “una scelta che richiederebbe una più congrua motivazione nella relazione di accompagnamento”.

Il secondo attiene alla resurrezione di un’antica - e che si riteneva ormai morta e sepolta - forma di silenzio-rigetto, in base alla quale la mancata risposta entro 30 giorni alla richiesta d’accesso da parte dei cittadini si traduce in un rigetto automatico della richiesta stessa, senza obbligo di motivazione e senza sanzioni per i responsabili. Con la conseguenza che al richiedente non resta che presentare ricorso al Tar. Per la serie: mi faccia causa!

Una norma bizzarra anzichenò, che non solo segna un passo indietro rispetto alla legge 241/1990, il cui art. 25, salvo particolari casi, imponeva la motivazione del rifiuto dell’accesso, ma che si pone in totale contrasto con l’impianto di “disclosure” perseguito dalla riforma, dato che realizza ”il paradosso che un provvedimento in tema di trasparenza nega all’istante di conoscere in maniera trasparente gli argomenti in base ai quali la P.A. non gli accorda l’accesso richiesto”. Insomma, mentre gli si concede di conoscere tutto (o quasi), pur in assenza di un interesse qualificato e di una specifica giustificazione, si fa tornare, come nel gioco dell’oca, il cittadino al punto di partenza, quando era costretto a rivolgersi al giudice per vedere riconosciute le proprie ragioni, senza peraltro conoscere quelle per le quali l’amministrazione gli aveva negato le informazioni richieste.

L'auspicio di tanti è che il Parlamento, con uno scatto di orgoglio, intervenga per correggere la rotta intrapresa dall'esecutivo.

Nel Freedom of information act, cui il governo si ispira, l’accesso civico libero non funziona così. In America, infatti, l’obbligo di motivare l’eventuale diniego è previsto e viene sempre rispettato.

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