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Giovedì, 05 Mar 2026

Cellulare di servizioDato in dotazione da amministrazioni e imprese ad alcuni dipendenti, il telefono portatile, ancora fino a pochi anni fa esibito come uno status symbol, è sempre stato uno strumento di lavoro, da impiegare quindi esclusivamente in circostanze e situazioni connesse all’attività lavorativa, come mezzo per agevolarne lo svolgimento.

Il Csm ha inflitto perciò la sanzione della censura a un magistrato che del proprio portatile ha fatto un uso decisamente privato, avendo per mezzo dello stesso contattato e/o cercato di contattare un’utenza telefonica di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto. Dalla quale, aggiungiamo noi, bene ha fatto a non sostenere di ricevere aiuti nello svolgimento delle indagini, dato che pochi ci avrebbero creduto.

Fatto sta che, confortato da una sentenza favorevole della Corte d’Appello – la quale, pur ribadendo i fatti nella loro materialità, vale a dire che le telefonate con la cartomante c’erano state, aveva ritenuto insussistente il reato di peculato, considerata l’irrilevanza del danno sul piano economico – il magistrato ha deciso di impugnare la decisione del Csm (dal nostro ordinamento considerata alla stregua di una sentenza) davanti la Corte di Cassazione.

Questa, con sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n.14344 del 9 luglio 2015, ha però respinto il ricorso, sottolineando come il Csm sia vincolato soltanto all’osservanza della descrizione materiale del fatto operata dal giudice di appello, mentre resta libero in ordine a ogni altra valutazione di sua competenza.

E poiché i fatti, come già detto, erano stati, nella loro materialità, confermati dal giudice di appello, ben poteva, perciò, il Csm infliggere al magistrato la sanzione della censura, stante che con il suo comportamento, pur non avendo commesso peculato, aveva comunque leso l’immagine e il prestigio della magistratura nonché il buon andamento dell’amministrazione.

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