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Domenica, 26 Apr 2026

altLa Camera dei Deputati ha avviato l’iter di approvazione del DL 65/2015 recante “disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie sul Tfr” emanato per venire incontro (seppur di poco) alla sentenza della Consulta sulla mancata rivalutazione delle pensioni, a suo tempo decisa dal governo Monti.

Con lo stesso provvedimento il Governo ha voluto dirimere anche la questione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, calcolato in base alla variazione quinquennale del Pil nominale, che nel 2014 è sceso per la prima volta al di sotto di 1, mettendo in difficoltà l’Inps.

L’articolo 5 integra la legge di riforma del sistema pensionistico del 1995, precisando che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo … non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

La relazione tecnica di accompagnamento afferma, poi, che “la disposizione è finalizzata a scongiurare la perdita di valore dei trattamenti pensionistici che deriverebbe dalla svalutazione dei montanti contributivi accumulati dai lavoratori”. Nulla di più falso.

I coefficienti ricavabili dalle stime del Pil (0,998073 per il 2014 e 1,005331 per il 2015), sono stati modificati per decreto aumentando a 1 il primo e riducendo a 1,003394 il secondo. E, poiché, il calcolo del montante rivalutato ha effetto solo nel momento in cui il lavoratore andrà in pensione, in pratica, ciò che viene virtualmente concesso per un anno è immediatamente riassorbito quello successivo. La svalutazione è solo mascherata, ma rimane.

Considerando un ipotetico lavoratore che ha accumulato un montante contributivo di 200 mila euro e versa 10 mila euro all’anno di accantonamenti per la pensione, ci troviamo di fronte a tre possibili scenari. Se il Governo, nel rispetto del principio di rivalutazione originariamente contenuto nella Legge Dini, avesse optato per una soluzione di buon senso riportando a 1 il coefficiente 2014 senza ridurre quello dell’anno successivo, il lavoratore avrebbe potuto contare alla fine del periodo su una somma pari a 221.120 euro. Se si applicassero i coefficienti effettivi il montante scenderebbe a 220.732 euro, mentre quelli modificati per decreto fanno addirittura ridurre il valore a 220.712 euro.

Fortunatamente, il Parlamento sembra aver raccolto il grido d’allarme lanciato dal Foglietto il 26 maggio. Nei giorni scorsi, infatti, in Commissione Lavoro, i principali gruppi di maggioranza e di opposizione hanno presentato emendamenti volti a modificare il decreto legge, tutti con il medesimo comune denominatore: sopprimere le parole “salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive”.

* www.francomostacci.it
twitter: @frankoball

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