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Giovedì, 30 Apr 2026

di Roberto Tomei

Ai primi di dicembre dell’anno scorso venne diffusa la notizia che la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del Porcellum, vale a dire del sistema elettorale, di cui sul Foglietto ci siamo occupati alla vigilia delle ultime elezioni politiche e che, oltre a queste, aveva regolato anche le precedenti tornate elettorali del 2008 e del 2006.

Senza nemmeno attendere la pubblicazione della sentenza, avvenuta soltanto il 13 gennaio di quest’anno, ebbe subito inizio la gara, che ancora non si è conclusa, a delineare un diverso e più efficace sistema di voto, sicché le “proposte politiche” hanno subito preso il sopravvento sulla “decisione giuridica”, mettendo in ombra i “paletti” che questa ha, una volta per tutte, fissato e che anche il legislatore dovrebbe rispettare.

Per non dimenticare, in un mondo pieno di notizie ma con la memoria corta, abbiamo creduto utile riproporre sic et simpliciter il contenuto di quella storica decisione, affinché ciascuno, se lo vorrà, potrà giudicare se e fino a che punto l’emananda legge elettorale ne risulterà rispettosa.

In estrema sintesi, due sono le questioni sulle quali la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi: 1) la legittimità costituzionale delle norme che stabilivano il premio di maggioranza (determinato per la Camera su scala nazionale e per il Senato su base regionale), che il Porcellum attribuiva al partito o alla coalizione di partiti che avesse ottenuto il maggior numero di voti validi; 2) la legittimità costituzionale delle norme che riconoscevano al cittadino-elettore di poter scegliere con il proprio voto, ai fini dell’attribuzione dei seggi, soltanto la lista, senza esprimere alcuna preferenza per i candidati.

Quanto alla prima questione, secondo la Corte, ancorché la disciplina che contempla il premio di maggioranza sia finalizzata a garantire la stabilità del governo e l’efficacia dei processi decisionali, essa nondimeno non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, in quanto, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, altera la composizione della rappresentanza democratica nonché il principio dell’eguale diritto di voto. Pertanto, atteso che tale disciplina viola i principi della proporzionalità e della ragionevolezza, essa è senz’altro da considerare incostituzionale.

Secondo la Corte, inoltre, affinché il meccanismo premiale possa trovare una giustificazione, occorre che sia stabilita da parte del legislatore una “ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio”.

E’ questa, dunque, la prima indicazione che ci proviene dalla sentenza della Consulta.

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che, in quanto, stando al Porcellum, il voto dell’elettore è un voto per la lista, ne risulta menomata la capacità dell’elettore medesimo di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, visto che l’ordine di presentazione dei candidati è sostanzialmente deciso dai partiti e, dato il loro alto numero, i candidati medesimi sono difficilmente conoscibili dall’elettore stesso.

C’è qui la seconda indicazione per il legislatore, ossia quella di salvaguardare, nell’emanazione della nuova legge elettorale, la libertà di scelta dell’elettore circa i propri rappresentanti, ossia di ristabilire il voto di preferenza. Che costituisce, tanto per non dimenticare, una delle principali espressioni della sovranità popolare.

Dopo la recente, inopinata sintonia tra Renzi e Berlusconi, il dibattito sulla legge elettorale sta coinvolgendo tutti i partiti e animando il Parlamento. Staremo a vedere se e in che misura il legislatore, che proprio oggi della legge elettorale inizierà a discuterne a Montecitorio, vorrà tenere conto del monito della Corte costituzionale.

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