Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 02 Mag 2026

altCon sentenza n. 3929 del 10 marzo 2015, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito a un ricorso con il quale un dipendente pubblico aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza con la quale il datore di lavoro gli aveva chiesto il rimborso di emolumenti liquidatigli ma non dovuti.

I giudici amministrativi hanno accolto solo uno dei motivi del ricorso.

Il collegio giudicante innanzitutto ha precisato che nel caso di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente, la doverosità del recupero da parte dell’Amministrazione esclude che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri di per sé causa di illegittimità della ripetizione, sia ex art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241 perché, trattandosi di atto completamente vincolato e non autoritativo, il suo contenuto non sarebbe stato diverso, sia in quanto l’eventuale mancanza del preavviso non influisce sulla debenza delle somme né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco e paritetico dare/avere, può sempre far valere le sue eccezioni nell’ordinario termine di prescrizione.

Leggesi, poi, nella sentenza in rassegna che è legittimo il recupero di indebito disposto non tenendo conto della buona fede del percipiente, trattandosi di atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata. Devesi, infatti, ritenere che l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non possa prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto.

Sul terzo e ultimo motivo di doglianza, il Tar ha dato ragione al ricorrente, giudicando illegittimo il recupero di somme indebitamente erogate al lordo, invece che al netto, delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Per i giudici amministrativi, infatti, la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente stesso, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, atteso che esse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del medesimo dipendente.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Igiene delle mani: un’azione che salva la vita!

Ogni anno il 5 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la Giornata mondiale...
empty alt

Overshoot Day. Italia in debito ecologico, stiamo consumando il futuro dei nostri figli

Il 3 maggio 2026, tra due giorni, l’Italia entra in debito ecologico. Da questa data, secondo il...
empty alt

Data center, non solo straordinaria fame di energia ma anche finanziaria

Dei data center, che ormai spuntano come funghi da ogni dove, si conosceva la straordinaria fame...
empty alt

Bevagna omaggia Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morte

Dal 30 aprile al 3 maggio, storici, docenti universitari, ricercatori, musicisti, giocolieri e...
empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

Quarant’anni fa, in Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 segnò uno spartiacque nella storia...
empty alt

Ricerca: grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'

L'immunoterapia rappresenta una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna perché non...
Back To Top