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Sabato, 02 Mag 2026

Redazione

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost. - dell’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede per il personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i docenti universitari, il blocco per il triennio 2011-2013: a) dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per gli anni 2011, 2012 e 2013; b) degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all’anzianità di servizio, relativi allo stesso periodo; c) di ogni effetto economico delle progressioni in carriera, comunque denominate, conseguite nel periodo 2011-2013.

A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013 n. 310 (Pres. Silvestri, Red. Coraggio).

La Corte ha precisato che il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, come quello del blocco degli stipendi di dipendenti pubblici non contrattualizzati, tra i quali i docenti universitari, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica.

In particolare – prosegue la Consulta - in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze di questa Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992.

Le norme impugnate, pertanto, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto finalizzate ad assicurare un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica − sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono − e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.

Più in generale, ove si intenda alludere anche ad una disparità di trattamento del lavoro pubblico rispetto a quello privato, non può non rilevarsi che le profonde diversità dello stato giuridico (si pensi alla minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico escludano ogni possibilità di comparazione.

La Corte ha, altresì, ritenuto irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, dello stesso decreto legge relativo al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale di magistratura.

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