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Martedì, 10 Mar 2026

di Biancamaria Gentili

Una nuova tegola si è abbattuta sul capo di Sergio Licheri che, da settembre 2002 a febbraio 2007 (quando venne licenziato in tronco) ha ricoperto la carica di direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss),

per volere dell’allora ministro berlusconiano della Salute Girolamo Sirchia.

Licheri dovrà restituire all’ente la somma di 24.626,73 oltre agli interessi legali, per aver effettuato viaggi all’estero, che nulla avevano a che fare con le finalità istituzionali dell’ente di viale Regina Elena. A stabilirlo è stata la Sezione Giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti, con una sentenza (n. 625) di condanna emessa il 16 marzo scorso, che si aggiunge a un’altra  definitiva (n. 1237) del 17 giugno 2009, con la quale le Sezioni Centrali della Corte avevano condannato il Licheri, in solido con Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, a restituire all’Iss la somma di 78 mila euro, per aver, con dolo, conferito due consulenze del tutto inutili per l’Istituto (vedere Il Foglietto n. 30/2009).

Parimenti inutili e prive di qualsiasi nesso con l’attività svolta dall’Iss sono state ritenute dai giudici contabili le 12 “missioni” all’estero fatte dal Licheri a spese dell’Iss tra il 2005 e il 2006, quando volò in Irlanda, Spagna, Vietnam e per ben 8 volte in Tunisia, assentandosi dal lavoro per 45 giorni. Licheri si è difeso in giudizio sostenendo che le sue missioni erano state autorizzate dal Consiglio di amministrazione dell’Iss e ratificate dai Revisori dei conti.

La Procura ha dimostrato, invece, che “le missioni non erano state autorizzate, né erano state successivamente ratificate dal Consiglio di amministrazione, anche perché si trattava di paesi con i quali l'Istituto Superiore di Sanità non intratteneva rapporti, né aveva in corso contatti al fine di concludere convenzioni”.

La stessa Procura, nell’atto di citazione in giudizio del Licheri, aveva evidenziato, tra l’altro, che il Giudice del Lavoro di Roma nel rigettare il ricorso dell’ex dg avverso il suo licenziamento, così aveva concluso: “i singoli addebiti a base del recesso sono tutti fondati ed idonei ... a determinare l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. Il ricorrente ha operato in spregio sia alle pattuizioni contrattuali che a quelle regolamentari, provvedendo ad avocare a sé illegittimamente poteri non riconosciutigli e ponendo in essere atti non improntati ad una corretta valutazione e gestione dei pubblici interessi".

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