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Giovedì, 12 Mar 2026

di Flavia Scotti

Ancora una volta, la tenacia di Angelo Pirillo, già dipendente del ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaaf) in posizione di comando presso il Cra di Acireale, è stata premiata. Era già accaduto più di un anno fa quando – assieme al suo collega Ignazio Balsamo - dopo una annosa battaglia giudiziaria condotta con il patrocinio dei legali dell’Usi-Ricerca dinanzi al Tribunale di Catania, si era visto liquidare la non indifferente somma di 19 mila euro.

Le scorse settimane, lo stesso Tribunale ha sentenziato su un’altra causa intentata dallo stesso Pirillo, sempre assistito dai legali dell’Usi, in occasione delle operazioni di inquadramento per equiparazione nei ruoli del Cra, effettuate nel 2008 dall’ente di via Nazionale, all’epoca presieduto da Romualdo Coviello e diretto da Giovanni Lo Piparo.

In un primo momento, e segnatamente in data 1° settembre 2008, il Cra aveva attribuito al Pirillo, che al Mipaaf era inquadrato nell’area funzionale B2, il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di livello VI, a far data dal 31 dicembre 2005.

A distanza di più di due mesi, e  precisamente il 25 novembre 2008, la dirigenza del Cra ci ripensava e comunicava al Pirillo di aver rettificato l’inquadramento precedentemente disposto e di averlo inquadrato nel profilo di “operatore di amministrazione” di VII livello, in quanto non in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado.

In pratica, il Cra considerava l’inquadramento per equiparazione come una vera e propria assunzione per la quale necessitavano i requisiti previsti dal Dpr n. 171/91.

Ritenendo illegittimo l’operato dell’ente, Pirillo si rivolgeva al giudice del lavoro di Catania che, con sentenza n. 4076/2012, accertava il diritto dello stesso Pirillo di essere inquadrato nel profilo di collaboratore di amministrazione a far data dal 31 dicembre 2005 e, al contempo, condannava  il Cra al pagamento delle spese processuali.

Per il Tribunale, come da sempre sostenuto dall’Usi-Ricerca e dai suoi legali, infatti, sia l’articolo 6 del ccnl del comparto enti di ricerca del 7 aprile 2006 che l’articolo 7 dell’accordo integrativo Cra del 4 ottobre 2007 non costituiscono “un elemento sufficiente per potere ritenere applicabile sia la verifica della professionalità che la necessità del titolo di studio richiesto per l’accesso (al profilo professionale, ndr) dall’esterno, verifica d’altronde non prevista dal legislatore”.

Per effetto di tale sentenza, che è immediatamente esecutiva, il Cra dovrà ora ricostruire la carriera del dipendente, con il ricalcolo, dal 2005 al 2012, di tutti gli emolumenti, anche accessori, riferiti al livello superiore VI.

Inoltre, essendo stato il Pirillo collocato in quiescenza qualche mese fa, il Cra dovrà rideterminate l’importo dell’assegno pensionistico e dell’indennità di buonuscita.

In via presuntiva, e per difetto, nelle tasche dell’ex dipendente del Cra finiranno non meno di 20/25 mila euro.

Niente male, in tempi di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, disposto prima dal governo Berlusconi e, poi, perpetuato dal governo Monti.

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