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Sabato, 20 Giu 2026

di Antonio Del Gatto

Delle complicate regole dell’anonimato nelle prove dei pubblici concorsi ci eravamo già occupati con un articolo del 24 gennaio scorso.

Nella difficoltà di stabilire il labile confine, che sembra più una mobile frontiera, tra ciò che è permesso e ciò che costituisce violazione delle regole dell’anonimato, il Consiglio di Stato (sent. 102/2013), richiamando una propria precedente pronuncia (n. 174/2012), si era espresso nel senso che "ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto".

Ora sulla questione è tornato il Tar Sardegna (sez. II, sent. 691 del 8 novembre 2013), precisando che “Non può ritenersi violata la regola dell’anonimato delle prove scritte dei pubblici concorsi, nel caso in cui i segni contestati, riscontrati negli elaborati del candidato interessato, consistano: a) nel numero "1318" riportato a pag. 2 in alto della brutta copia; b) in una sorta di "chiocciola" nella prima pagina del compito relativo alla prova pratica; tali segni, infatti, non risultano connotati da profili di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore e, per questo, non sono configurabili come chiari segni di riconoscimento”.

Forse è il caso che la giustizia amministrativa metta un po’ d’ordine nella intricata materia, che non cessa di suscitare forti perplessità.

Si fosse trattato di un concorso per notaio, l’aver indicato sulla brutta copia il numero “1318” poteva far pensare alla volontà del candidato di tenere a mente la norma del codice civile in materia di obbligazioni degli eredi, ma così non appare nel caso di specie, trattandosi di concorso per un posto di funzionario di vigilanza.

Ma anche a voler sostenere che l’aver richiamato il predetto numero non costituisca violazione dell’anonimato, il disegno di una sorta di “chiocciola” nella prima pagina del compito relativo alla prova pratica, un po’ anomalo francamente ci sembra. Altrimenti, in che cosa dovrebbe consistere “il chiaro segno di riconoscimento”?

Forse nello scrivere, da parte del candidato, il proprio nome e cognome!?!

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