Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 13 Feb 2026

di Rocco Tritto

Le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicandone il nome e il cognome. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.

Il Garante della Privacy, il 1° marzo scorso, ha ordinato a un’amministrazione pubblica di interrompere la trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate dai dipendenti della medesima amministrazione.

L’intervento del Garante si è reso necessario a seguito di un ricorso presentato da un lavoratore, non iscritto ad alcun sindacato, che aveva lamentato la comunicazione in forma nominativa alle organizzazioni sindacali delle prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le relative competenze. Ritenendo violate le norme sulla privacy, aveva chiesto che l’amministrazione cessasse tale trattamento illecito dei dati.

Non avendo ottenuto riscontro, si era è rivolto dunque al Garante, chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi ai sindacati né affissi e, quindi, diffusi in locali comuni.

L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso in questione non esistano né disposizioni normative né disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario svolte dai dipendenti dell'amministrazione interessata.

Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007, sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che “l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili".

Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e ritenendo pertanto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione, l'Autorità ha disposto il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente addebitando le spese del ricorso all’amministrazione datrice di lavoro.

La decisione del Garante suscita forti perplessità, in quanto sembra urtare contro principi di trasparenza ormai radicati, che dovrebbero consentire anche alle organizzazioni sindacali di svolgere un ruolo di controllo sulla corretta applicazione di norme contrattuali che, come noto, pongono precisi limiti, non solo quantitativi, alle prestazioni di lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

La remigrazione non aumenta il benessere economico dei lavoratori americani

Un bel paper del NBER (“The Economic Impact of Mass Deportations”) ci consente di capire...
empty alt

10 febbraio, "Giorno del Ricordo": un ricordo a senso unico, un ricordo smemorato

10 febbraio, è il "Giorno del Ricordo", istituito con la legge 92/2004 per "conservare e rinnovare la...
empty alt

Mondo della Scienza in lutto per la morte di Antonino Zichichi. Il ricordo del Foglietto

Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale, è venuto a mancare oggi all’età di 96 anni. La...
empty alt

“Rental Family”, film toccante, tenero, garbato sul diritto a rendere felice il prossimo

Rental Family – Nella vita degli altri, regia di Hikari, con Brendan Fraser (Phillip Vandarpleog), Paolo...
empty alt

Marzia Polito, matematica che ha dato occhi all’IA

Specializzata in geometria algebrica, computer vision e machine learning, Marzia Polito è nata a...
empty alt

Tragedia Curda: assediati a Kobane, abbandonati dagli Usa di Trump

Le vicende assai intricate in Medio Oriente hanno fatto sì che oggi i Curdi di Kobane, che hanno...
Back To Top