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Sabato, 20 Giu 2026

Redazione

Appare sempre più difficile stabilire se eventuali segni presenti negli elaborati redatti dai candidati in un pubblico concorso debbano o meno essere ritenuti idonei a rivelare l’identità dell’autore.

Qualche giorno fa è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 102, depositata l’11 gennaio 2013, a tornare sull’argomento per dettare una sorta di vademecum, tutt’altro che di facile applicazione, per le commissioni esaminatrici e per i candidati.

Ogni fase della procedura concorsuale – leggesi nella sentenza - deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole.

Durante le fasi concorsuali deve, dunque, essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità, che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della "par condicio" tra i partecipanti.

È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità.

Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.

Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso.

Ed invero, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.

Se infatti tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo.

A partire da tali considerazioni si ritiene, pertanto, che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia "in astratto" ed "oggettivamente" suscettibile di riconoscibilità.

Infatti, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada,  "ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto" (Con. Stato, Sez. V, del 26 marzo 2012, n. 1740).

Nel caso di specie, i giudici di primo grado hanno ritenuto che la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata non è una anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore. Tale modalità, peraltro, è del tutto consueta e assai frequente.

Seppur meno frequente, anche la scelta, da parte del candidato, di lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, per iniziare la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata, per i giudici non può essere considerata una anomalia sufficiente a comprovare in modo inequivoco l’intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione.

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