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Lunedì, 19 Gen 2026

di Biancamaria Gentili

Un diritto del tutto incontestabile per tanti lavoratori tecnici e amministrativi degli enti di ricerca rischia di essere cancellato,

L’inserimento nella buonuscita della indennità di ente, mensile e annuale, che è fissa, continuativa, irrevocabile e non legata ad alcuna particolare attività del dipendente, è stata messa in discussione da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 27836/09).

Ad adire  i giudici di piazza Cavour era stato l’Ispesl, che non aveva accettato una sentenza del Giudice del lavoro di Roma che aveva dato ragione a un gruppo di ex dipendenti, collocati in quiescenza dal 1998 in poi, i quali avevano richiesto che l’indennità di ente entrasse nel calcolo della buonuscita. Anziché ricorrere alla Corte d’Appello della capitale, l’ente di via Urbana ha scelto di andare per saltum alla Cassazione che il 30 dicembre scorso ha emesso il suo verdetto.

Si tratta di una decisione   che si fonda su un presupposto, condiviso sia dagli ex dipendenti dell’Ispesl che dallo stesso ente, che non appare fondato in quanto vuole far discendere “la computabilità dell’indennità di ente nella buonuscita dall’art. 71 del contratto degli enti di ricerca 1998-2001”, sottoscritto dall’Aran e dai sindacati il 21 febbraio del 2002.

Tale tesi è stata agevolmente smontata dagli Ermellini di piazza Cavour i quali, a ragione e senza troppi giri di parole, hanno ribadito che alla contrattazione collettiva è inibito “di disporre l’inclusione di elementi retributivi nella base di computo dell’indennità di buonuscita”, in quanto tale compito spetta solo alla legge.

Questa tesi conferma in pieno quello che da sempre sostengono i legali di Usi/RdB per i quali l’obbligo di conteggiare nella liquidazibne anche l’indennità di ente è sorto dal 1° gennaio 1996, dal momento in cui la detta indennità è stata integralmente sottoposta a contribuzione previdenziale a favore dell’Inpdap che, da parte sua, dalla stessa data, l’ha inserita nella quota A della pensione, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 503/92.

Una simile prospettazione fino a oggi, purtroppo, non è stata ancora fatta alla Cassazione. Il rischio concreto ora è che i giudici di primo grado utilizzino la sentenza della Cassazione per respingere le istanze di tanti lavoratori collocati di recente in quiescenza o prossimi alla stessa.  Toccherà ancora una volta ai legali di Usi/RdB  recuperare un diritto che allo stato appare compromesso? Non sarebbe né la prima né l’ultima volta.

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