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Domenica, 15 Mar 2026

di Antonio Del Gatto

Tra i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì 26 ottobre, vi è anche quello che, in materia di Tfr, cancella la trattenuta mensile del 2,50% a carico del lavoratore.

Tale trattenuta era stata introdotta dall’art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con sentenza n. 223 dell’11  ottobre 2012 e che così recitava: “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche … per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

Sino alla data del 31 dicembre 2010, però, ai fini del Tfs (Trattamento di fine servizio) la legge imponeva alle pubbliche amministrazioni un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull’80% della retribuzione.

La nuova norma, nonostante stabilisse ai fini del Tfr, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile, ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, siccome avviene per il lavoratori privati.

Dal prossimo mese di novembre, dunque, gli enti pubblici che nei mesi scorsi hanno dato applicazione alla disposizione normativa cancellata dalla Corte Costituzionale dovranno interrompere la ritenuta e, non appena il governo emanerà un apposito decreto, dovranno altresì provvedere al rimborso di quanto indebitamente trattenuto da gennaio 2011 a ottobre 2012 sulle buste paga dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2000 avevano un contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.

Secondo calcoli approssimativi, tenendo conto dei livelli retributivi  dei singoli dipendenti, la ritenuta può variare da un minimo di  20 a un massimo di 80 euro mensili.

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