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Lunedì, 19 Gen 2026

di Biancamaria Gentili

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento n. 88 del 2 marzo scorso, pubblicato in G.U. n. 64/2011, ha dettato le linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

Dalla lettura del provvedimento emergono interessanti novità rispetto al passato, che, da un lato, appaiono limitative e, dall’altro, sembrano ampliare la gamma delle notizie che gli enti pubblici devono mettere a disposizione dei cittadini. Una stretta il Garante la fa sui curriculum dei dirigenti, che non devono  contenere dati strettamente personali e non pertinenti, come ad esempio “i cedolini dello stipendio, i dettagli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti”.

Via libera, invece, senza vincoli di sorta, alla pubblicazione dei risultati delle prove concorsuali e delle graduatorie finali.

“E’ inoltre consentito ai partecipanti alla procedura concorsuale - precisa il Garante -  di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curriculum), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)”.

Ma la vera novità sembra essere quella dell’obbligo in capo alle amministrazioni di pubblicare on line i ruoli di anzianità del personale, che molti enti, ad oggi, non hanno mai predisposto, neppure in forma cartacea.

Secondo il Garante “poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un'opportuna selezione, in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l'anzianità di servizio, evitando l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali)”.

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