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Redazione
L'obbligo della pubblica amministrazione di dare corso alle nomine dei vincitori, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, non può ritenersi venuto meno per effetto dello spirare del termine di validità temporale della graduatoria stessa, atteso che i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali sono riferibili al solo istituto del c.d. scorrimento della graduatoria (che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi) e non anche ai candidati vincitori.

